Il codice ATECO 86.93.00 identifica ufficialmente l’attività degli psicologi e psicoterapeuti non medici. È il codice corretto da utilizzare per chi svolge valutazioni psicologiche, consulenze cliniche, psicoterapia o sostegno psicologico a privati e aziende.
Dal 2025, questo codice ha pienamente sostituito il precedente 86.90.30 e va indicato nella documentazione fiscale e nelle comunicazioni agli enti (Agenzia delle Entrate, ENPAP, SDI).
Chi può utilizzare il codice 86.93.00
Il codice è destinato a:
- Psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo;
- Psicoterapeuti non medici, con titolo riconosciuto;
- Liberi professionisti in ambito psicologico non dipendenti.
Requisiti minimi:
- Laurea magistrale LM-51 in Psicologia;
- Esame di Stato;
- Iscrizione all’Albo regionale degli Psicologi (obbligatoria per esercitare).
Chi svolge anche attività di psicoterapia, deve aver completato una scuola quadriennale riconosciuta dal MIUR e aggiornare la propria posizione presso l’Ordine.
Apertura della Partita IVA
Per iniziare a lavorare come psicologo libero professionista con il codice ATECO 86.93.00, è necessario:
- Compilare e presentare il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate;
- Indicare “86.93.00” come attività principale;
- Indicare la data di inizio attività e sede operativa (studio o residenza);
- Scegliere il regime fiscale: forfettario o ordinario;
- Iscriversi all’ENPAP entro 90 giorni dal primo compenso.
Regime Forfettario per Psicologi
Il regime forfettario è particolarmente vantaggioso per i professionisti che rispettano i seguenti requisiti:
- Fatturato annuo massimo: €85.000;
- Nessuna partecipazione in società di persone;
- Assenza di lavoro subordinato prevalente (salvo inizio attività);
- Attività avviata da meno di 5 anni per usufruire dell’aliquota agevolata.
Caratteristiche fiscali:
- Coefficiente di redditività: 78%
- Aliquota IRPEF sostitutiva:
- 5% per i primi 5 anni (nuove iniziative);
- 15% standard successivamente.
Esempio:
Fatturato annuo: €50.000
Reddito imponibile: €39.000
Imposta (5%): €1.950
Contributi ENPAP: Calcolo e Scadenze
Gli psicologi iscritti all’Albo devono versare i contributi alla Cassa Previdenziale ENPAP, suddivisi in:
- Contributo soggettivo: 10% del reddito netto (minimo circa €850);
- Contributo integrativo: 2% del compenso lordo, addebitabile al cliente;
- Quota maternità: quota fissa annuale (circa €110).
Tutti i contributi versati all’ENPAP sono interamente deducibili dal reddito, anche in regime forfettario.
Fatturazione e IVA per Psicologi
- Le prestazioni sanitarie erogate da psicologi sono esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72).
- In regime forfettario, l’esenzione IVA si applica a prescindere dalla tipologia di attività.
- Fattura elettronica obbligatoria verso clienti con partita IVA (invio tramite Sistema SDI);
- Per clienti privati in ambito sanitario, le fatture devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS), non via SDI.
La ritenuta d’acconto non si applica nel forfettario.
Confronto: Regime Forfettario vs Ordinario
Caratteristica | Regime Forfettario | Regime Ordinario |
---|---|---|
IVA | Non applicata | Applicata (con detrazioni) |
Contabilità | Semplificata | Completa |
Aliquota fiscale | 5% / 15% | IRPEF progressiva (23–43%) |
Spese deducibili | Solo ENPAP | Tutte le spese documentate |
Obblighi fiscali | Minimi | Maggiori adempimenti |
Spese Deducibili e Limiti
In regime forfettario:
- Non si deducono spese professionali (es. affitti, formazione, libri, piattaforme digitali);
- Si deducono solo i contributi previdenziali ENPAP.
Nel regime ordinario:
- Tutte le spese documentate (inclusi corsi, aggiornamenti, attrezzature) sono deducibili, con gestione fiscale più articolata ma completa.
Codice ATECO per Psicoterapeuti: è sempre 86.93.00?
Sì. Anche i psicoterapeuti non medici utilizzano lo stesso codice 86.93.00.
Non è necessario attivare un codice differente, purché si sia iscritti all’Ordine e si sia in possesso del titolo abilitante.
Conclusione
Il codice ATECO 86.93.00 rappresenta la scelta corretta per psicologi e psicoterapeuti non medici che esercitano come liberi professionisti. Permette di:
- Inquadrare fiscalmente l’attività in modo corretto;
- Semplificare l’accesso al regime forfettario;
- Gestire in autonomia i contributi ENPAP;
- Ridurre la complessità amministrativa e fiscale.
Una corretta impostazione iniziale garantisce risparmi economici e maggiore serenità gestionale nel tempo.
FAQ – Domande Frequenti
1. Psicologo e psicoterapeuta usano lo stesso codice ATECO?
Sì, entrambi usano il codice 86.93.00, purché siano psicoterapeuti non medici e iscritti all’Albo.
2. L’ENPAP è obbligatorio anche in forfettario?
Sì, ogni psicologo con partita IVA deve iscriversi all’ENPAP, indipendentemente dal regime fiscale.
3. Si può usare il 5% anche dopo il tirocinio?
Sì, se l’attività è nuova e non svolta nei tre anni precedenti, è possibile applicare l’aliquota del 5% per 5 anni.
4. Le prestazioni psicologiche sono esenti IVA?
Sì, tutte le prestazioni sanitarie fornite da psicologi iscritti all’Albo sono esenti da IVA.
5. È obbligatoria la fattura elettronica?
Sì, per clienti con partita IVA. Per i pazienti privati, è previsto l’invio al Sistema Tessera Sanitaria.