Guida al Codice ATECO per Psicologi e Psicoterapeuti

Di cosa parleremo

Il codice ATECO 86.93.00 identifica ufficialmente l’attività degli psicologi e psicoterapeuti non medici. È il codice corretto da utilizzare per chi svolge valutazioni psicologiche, consulenze cliniche, psicoterapia o sostegno psicologico a privati e aziende.

Dal 2025, questo codice ha pienamente sostituito il precedente 86.90.30 e va indicato nella documentazione fiscale e nelle comunicazioni agli enti (Agenzia delle Entrate, ENPAP, SDI).


Chi può utilizzare il codice 86.93.00

Il codice è destinato a:

  • Psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo;
  • Psicoterapeuti non medici, con titolo riconosciuto;
  • Liberi professionisti in ambito psicologico non dipendenti.

Requisiti minimi:

  • Laurea magistrale LM-51 in Psicologia;
  • Esame di Stato;
  • Iscrizione all’Albo regionale degli Psicologi (obbligatoria per esercitare).

Chi svolge anche attività di psicoterapia, deve aver completato una scuola quadriennale riconosciuta dal MIUR e aggiornare la propria posizione presso l’Ordine.


Apertura della Partita IVA

Per iniziare a lavorare come psicologo libero professionista con il codice ATECO 86.93.00, è necessario:

  1. Compilare e presentare il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate;
  2. Indicare “86.93.00” come attività principale;
  3. Indicare la data di inizio attività e sede operativa (studio o residenza);
  4. Scegliere il regime fiscale: forfettario o ordinario;
  5. Iscriversi all’ENPAP entro 90 giorni dal primo compenso.

Regime Forfettario per Psicologi

Il regime forfettario è particolarmente vantaggioso per i professionisti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Fatturato annuo massimo: €85.000;
  • Nessuna partecipazione in società di persone;
  • Assenza di lavoro subordinato prevalente (salvo inizio attività);
  • Attività avviata da meno di 5 anni per usufruire dell’aliquota agevolata.

Caratteristiche fiscali:

  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Aliquota IRPEF sostitutiva:
    • 5% per i primi 5 anni (nuove iniziative);
    • 15% standard successivamente.

Esempio:
Fatturato annuo: €50.000
Reddito imponibile: €39.000
Imposta (5%): €1.950


Contributi ENPAP: Calcolo e Scadenze

Gli psicologi iscritti all’Albo devono versare i contributi alla Cassa Previdenziale ENPAP, suddivisi in:

  • Contributo soggettivo: 10% del reddito netto (minimo circa €850);
  • Contributo integrativo: 2% del compenso lordo, addebitabile al cliente;
  • Quota maternità: quota fissa annuale (circa €110).

Tutti i contributi versati all’ENPAP sono interamente deducibili dal reddito, anche in regime forfettario.


Fatturazione e IVA per Psicologi

  • Le prestazioni sanitarie erogate da psicologi sono esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72).
  • In regime forfettario, l’esenzione IVA si applica a prescindere dalla tipologia di attività.
  • Fattura elettronica obbligatoria verso clienti con partita IVA (invio tramite Sistema SDI);
  • Per clienti privati in ambito sanitario, le fatture devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS), non via SDI.

La ritenuta d’acconto non si applica nel forfettario.


Confronto: Regime Forfettario vs Ordinario

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
IVANon applicataApplicata (con detrazioni)
ContabilitàSemplificataCompleta
Aliquota fiscale5% / 15%IRPEF progressiva (23–43%)
Spese deducibiliSolo ENPAPTutte le spese documentate
Obblighi fiscaliMinimiMaggiori adempimenti

Spese Deducibili e Limiti

In regime forfettario:

  • Non si deducono spese professionali (es. affitti, formazione, libri, piattaforme digitali);
  • Si deducono solo i contributi previdenziali ENPAP.

Nel regime ordinario:

  • Tutte le spese documentate (inclusi corsi, aggiornamenti, attrezzature) sono deducibili, con gestione fiscale più articolata ma completa.

Codice ATECO per Psicoterapeuti: è sempre 86.93.00?

Sì. Anche i psicoterapeuti non medici utilizzano lo stesso codice 86.93.00.
Non è necessario attivare un codice differente, purché si sia iscritti all’Ordine e si sia in possesso del titolo abilitante.


Conclusione

Il codice ATECO 86.93.00 rappresenta la scelta corretta per psicologi e psicoterapeuti non medici che esercitano come liberi professionisti. Permette di:

  • Inquadrare fiscalmente l’attività in modo corretto;
  • Semplificare l’accesso al regime forfettario;
  • Gestire in autonomia i contributi ENPAP;
  • Ridurre la complessità amministrativa e fiscale.

Una corretta impostazione iniziale garantisce risparmi economici e maggiore serenità gestionale nel tempo.


FAQ – Domande Frequenti

1. Psicologo e psicoterapeuta usano lo stesso codice ATECO?
Sì, entrambi usano il codice 86.93.00, purché siano psicoterapeuti non medici e iscritti all’Albo.

2. L’ENPAP è obbligatorio anche in forfettario?
Sì, ogni psicologo con partita IVA deve iscriversi all’ENPAP, indipendentemente dal regime fiscale.

3. Si può usare il 5% anche dopo il tirocinio?
Sì, se l’attività è nuova e non svolta nei tre anni precedenti, è possibile applicare l’aliquota del 5% per 5 anni.

4. Le prestazioni psicologiche sono esenti IVA?
Sì, tutte le prestazioni sanitarie fornite da psicologi iscritti all’Albo sono esenti da IVA.

5. È obbligatoria la fattura elettronica?
Sì, per clienti con partita IVA. Per i pazienti privati, è previsto l’invio al Sistema Tessera Sanitaria.

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